IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico" e la tabella XLV/2 allegata, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Brescia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Visti i decreti ministeriali 23 ottobre 1996, relativi all'autorizzazione alle universita' ad istituire nuove scuole di specializzazione ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, recante: "Approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994/96"; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 57, all'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso l'Universita' di Brescia, sono aggiunte le seguenti nuove scuole: chirurgia pediatrica; igiene e medicina preventiva; medicina del lavoro; neurochirurgia; neuropsichiatria infantile; neurologia. Alle predette scuole sono applicate le norme comuni previste dalla tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, nonche', per le parti da queste non regolate, le norme generali comuni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1987.