IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844,
e modificato con decreto del Presidente della Repubblica  31  ottobre
1984, n. 836, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto   il  decreto  ministeriale  11  maggio  1995  "Modificazioni
all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole  di
specializzazione  del  settore  medico"  e la tabella XLV/2 allegata,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  167
del 19 luglio 1995;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Brescia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Visti  i   decreti   ministeriali   23   ottobre   1996,   relativi
all'autorizzazione  alle  universita'  ad  istituire  nuove scuole di
specializzazione ai sensi dell'art. 13  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30 dicembre 1995, recante: "Approvazione del piano
di sviluppo delle universita' per il triennio 1994/96";
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Brescia,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  All'art. 57, all'elenco delle scuole di specializzazione  istituite
presso  l'Universita'  di  Brescia,  sono  aggiunte le seguenti nuove
scuole:
   chirurgia pediatrica;
   igiene e medicina preventiva;
   medicina del lavoro;
   neurochirurgia;
   neuropsichiatria infantile;
   neurologia.
  Alle predette scuole sono applicate le norme comuni previste  dalla
tabella  XLV/2  allegata  al  decreto  ministeriale  11  maggio  1995
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, nonche',  per  le
parti  da  queste non regolate, le norme generali comuni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre  1987,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1987.